Gli Atti di programmazione degli interventi (Api)
La Lr 16/2004, all’art.25 ha introdotto gli atti di programmazione degli interventi (Api).
Con delibera di consiglio comunale è adottata, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell’arco temporale di tre anni.
Gli Api sono approvati per la prima volta contestualmente all’approvazione del Puc Gli Api, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, prevedono:
a) le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;
b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell’assetto urbanistico;
c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;
d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli Api comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente. Gli Api stabiliscono gli interventi da attuare tramite società di trasformazione urbana.
Allo stato attuale, si è ancora in attesa della prevista delibera di giunta regionale che specifichi nel merito i contenuti di tale strumento.
In attesa di tale regolamentazione si provvederà a redigerlo, comunque a valle delle scelte di piano, con riferimento ai contenuti dei tradizionali programmi pluriennali di attuazione (Ppa) e sulla base dei contenuti dell’art.25 della Lr 16/2004.
Dalla discussione del presente documento emergerà, oltre l’accoglimento degli elementi programmatici e le scelte di piano, anche l’ordine di priorità degli interventi cui dare attuazione.